Sez. 2, Sentenza n. 8287 del 07/04/2006 (Rv. 589949 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Errori materiali o di calcolo del giudice "a quo" - Ammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento - Eliminazione dell'errore - Potere esclusivo dello stesso giudice autore del provvedimento contenente l'errore - Limiti
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Nell'ipotesi di errori materiali o di calcolo contenuti in un provvedimento giurisdizionale, non è ammissibile il ricorso per cassazione, rientrando nella esclusiva competenza del giudice che ha emesso il provvedimento contenente l'errore procedere alla sua eliminazione, in contraddittorio delle parti, ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ., salvo il caso che si tratti di "error in iudicando", in quanto caduto nella individuazione dei parametri e dei criteri di conteggio sulla cui base sono stati effettuati i calcoli stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)