Sez. 3, Sentenza n. 11333 del 15/05/2009 (Rv. 608551 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Errore materiale, di calcolo aritmetico ed errori di conteggio - Nozioni - Rimedio - Ricorso per Cassazione - Esclusione - Procedura di correzione ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ. - Esperibilità .
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Vanno corretti con la procedura di cui agli artt. 287 e segg. cod. proc. civ., e non sono denunciabili davanti alla Corte di cassazione, il cui compito istituzionale si esaurisce nel controllo di mera legittimità delle decisioni di merito: l'errore materiale, che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma si concreta in un difetto di corrispondenza tra la ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica; l'errore di calcolo aritmetico, determinato da erronea applicazione delle regole matematiche ma sulla base di presupposti numerici non contestati ed esatti; gli errori di conteggio, atteso il loro carattere materiale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 289
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)