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Sez. 1, Sentenza n. 4528 del 22/02/2008 (Rv. 602393 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pegno a garanzia di apertura di credito - Revocabilità - Condizioni - Revoca dell'apertura di credito - Necessità - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio.
Stato
decisa il 2008-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602393-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, l'eccezione con cui la parte deduce l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 67, comma 1, n. 1, legge fall., in luogo dei successivi n. 2 e 3, al caso in cui sia stato costituito un pegno a garanzia di un'apertura di credito, senza che sia stata disposta anche la revoca contestuale dell'apertura di credito medesima, non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma investe una condizione di mera fondatezza della domanda, il cui esame deve essere condotto d'ufficio, anche se la parte abbia omesso del tutto di formulare deduzioni al riguardo.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)