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Sez. 3, Sentenza n. 421 del 12/01/2006 (Rv. 586217 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Eccezioni in senso stretto - Individuazione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Altri fatti incidenti sulla fondatezza della domanda emergenti dalle risultanze processuali acquisite - Fatto estintivo sopravvenuto - Esercizio del potere di rilevazione d'ufficio - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di accertamento di intervenuta transazione novativa.
Stato
decisa il 2006-01-12
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586217-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

Nell'ambito delle eccezioni in senso stretto - sottratte al rilievo officioso - rientrano unicamente quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, oltre quelle che corrispondono alla titolarità di un'azione costitutiva. Tutte le altre ragioni, invece, che possono portare al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d'ufficio, come nel caso del fatto estintivo sopravvenuto che emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del suddetto principio, ha confermato la sentenza di appello con la quale era stata esclusa l'assoggettabilità al regime processuale delle eccezioni in senso stretto - e perciò, ritenuta la sua rilevabilità d'ufficio - della sopravvenuta transazione novativa tra le parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)