diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2666 del 10/01/2005 Cc. (dep. 27/01/2005) Rv. 230869 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - termini - durata massima delle indagini - inutilizzabilità degli atti per scadenza del termine | Adozione di misure cautelari - Utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee autoaccusatorie rese dopo la scadenza del termine - Legittimità.
Stato
decisa il 2005-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230869-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - termini - durata massima delle indagini - inutilizzabilità degli atti per scadenza del termine

Ai fini dell'applicazione della misura cautelare, le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato "contra se" devono ritenersi utilizzabili anche se rilasciate dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, in quanto il divieto previsto dall'art. 407 comma terzo cod. proc. pen. riguarda solo gli atti di indagine compiuti dal P.M., categoria alla quale non appartengono le dichiarazioni spontanee, che possono essere rese dall'indagato in ogni momento. (In motivazione la Corte ha affermato che l'inutilizzabilità di cui all'art. 407 comma terzo cod. proc. pen. è posta a garanzia dell'indagato, il quale nel momento in cui decide di rendere dichiarazioni spontanee dopo la scadenza del termine di durata delle indagini rinuncia a valersi di tale garanzia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)