Sez. 3, Sentenza n. 8732 del 21/01/2010 Cc. (dep. 04/03/2010) Rv. 246214 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILLIZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE | Riferibilità ad elementi di prova acquisiti per fatti di terzi - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILLIZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE
L'inutilizzabilità degli atti di indagine eseguiti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, o di quello eventualmente prorogato, riguarda solo gli atti di indagine compiuti dal P.M. e non è riferibile ad elementi di prova la cui acquisizione sia avvenuta per fatti di terzi, indipendentemente da qualsiasi impulso della pubblica accusa. (Nella specie, si trattava delle denunce sporte da due prostitute contenenti dichiarazioni accusatorie nei confronti del loro sfruttatore, rese quando era ormai scaduto il termine di durata delle indagini preliminari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)