Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32130 del 05/11/2021 (Rv. 663122 - 02)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE | Comparsa di riassunzione notificata a mezzo posta - Principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario - Operatività - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE
In tema di riassunzione della causa, ove la comparsa di riassunzione sia notificata a mezzo posta, non trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, in quanto, ai fini del computo del termine legale di comparizione, ex art. 163 bis c.p.c. (il cui rispetto è necessario a pena di nullità della "vocatio in jus"), il "dies a quo" va individuato nella data di consegna al destinatario, avuto riguardo alla "ratio" del termine a difesa e considerato che l'anticipazione del perfezionamento dalla notifica riguarda solo la parte che la richiede, al fine del rispetto di un termine posto a suo carico, e non il destinatario.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 08/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)