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Sez. 1, Sentenza n. 8523 del 12/04/2006 (Rv. 588155 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE | Notificazione dell'atto di citazione a mezzo del servizio postale - Nozione di "giorno della notificazione", rilevante ai fini dell'osservanza dei termini a comparire - Perfezionamento della notificazione a mezzo posta rispetto al destinatario - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588155-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE

In tema di notificazione dell'atto di citazione a mezzo del servizio postale (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002), ai fini dell'osservanza dei termini a comparire, per "giorno della notificazione", ai sensi dell'art. 163-bis cod. proc. civ., s'intende quello in cui si realizza, non l'effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità: e ciò in quanto, al fine suindicato, il "notum facere" rileva come risultato, che in tanto può considerarsi raggiunto in quanto la conoscenza effettivamente si produca con il ritiro dell'atto ovvero tutti gli elementi previsti per consentirla o per propiziarla, ivi compreso il decorso del tempo, si siano verificati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Legge 08/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 08/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)