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Sez. 1, Sentenza n. 46102 del 07/10/2014 Cc. (dep. 07/11/2014) Rv. 261289 - 01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Ricorso per cassazione nel procedimento incidentale ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. - Sopravvenuto annullamento del provvedimento giudice del riesame - Pendenza del conseguente giudizio di rinvio - Permanenza dell'interesse all'impugnazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261289-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE

È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi nel procedimento incidentale "de libertate"a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., se sia intervenuto l'annullamento dell'ordinanza di conferma della misura cautelare pronunciata dal giudice del riesame e sia pendente relativo giudizio di rinvio. (In motivazione, la Corte ha osservato che il difetto di interesse consegue alla circostanza che, anche nel procedimento "de libertate", il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri del giudice il cui provvedimento è stato annullato e può acquisire ed utilizzare nuovi elementi prodotti dalle parti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)