diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 27165 del 16/12/2011 (Rv. 621021 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO | ICI - Dichiarazione, presentata dal contribuente, di avere titolo ad esenzione - Conseguenze - Inversione dell'onere della prova - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621021-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO

In tema di ICI, la dichiarazione presentata dal contribuente, non richiesta né prevista dalla legge, di essere possessore di un immobile ritenuto esente dall'imposta in base ad una delle ipotesi indicate dall'art. 7 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non vale a gravare l'Amministrazione della prova negativa circa l'insussistenza dell'esenzione medesima, restando invece a carico del contribuente, in virtù della regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare che l'immobile non sia assoggettabile al tributo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivato l'avviso di accertamento emesso da un Comune, con cui si richiedeva il pagamento del tributo ad un'Opera Pia, senza che vi fosse contenuta alcuna confutazione circa le ragioni dell'insussistenza dell'esenzione suddetta cui il contribuente aveva sostenuto di avere titolo in una dichiarazione presentata agli uffici comunali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)