Sez. 5, Sentenza n. 19731 del 17/09/2010 (Rv. 614551 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Condizioni - Utilizzazione effettiva per una delle attività previste dalla norma - Destinazione catastale - Limiti - Utilizzazione effettiva - Rilevanza - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO
In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per gli immobili utilizzati direttamente dai soggetti indicati dalla norma che siano di fatto destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, spetta anche se l'effettiva utilizzazione - di cui il contribuente ha comunque l'onere di fornire la prova - sia in contrasto con la destinazione catastale, dovendosi dare prevalenza alla situazione di fatto rispetto all'accatastamento del bene.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1985 num. 222 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)