Sez. L, Sentenza n. 12080 del 18/08/2003 (Rv. 565910 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Controversie in materia di lavoro - Appello - Procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto con il ricorso - Riferimenti alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere - Assenza - Irrilevanza - Fondamento - Mancanza della data del conferimento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 83, cod. proc. civ. come modificato dall'art. 1, legge n. 141 del 1997, la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale, nel rito del lavoro, venga proposto appello, anche se rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto (nella specie, mediante 'spillaturà), non incidendo sulla sua validità la circostanza che nella stessa non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare, in quanto il nuovo testo dell'art. 83, cit., interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fa ritenere che la posizione topografica della procura è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, essendo altresì irrilevante la mancanza della data, in quanto nei giudizi introdotti mediante ricorso, con procura rilasciata a margine o in calce, ma priva della data del suo conferimento, nessuna sanzione di inesistenza è legittimamente predicabile, dovendosi necessariamente presumere la coincidenza della data di conferimento dell'atto "de quo" con quella del deposito del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 27/05/1997 num. 141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)