Sez. 1, Sentenza n. 972 del 04/02/1999 (Rv. 522945 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Rilascio al difensore in data posteriore alla notificazione dell'atto - Disciplina ex art. 125 cod. proc. civ. - Applicabilità nei procedimenti promossi con ricorso - Esclusione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 125, secondo comma, cod. proc. civ. non è applicabile ai procedimenti promossi mediante ricorso (nella specie, di fallimento), in quanto, in tale ipotesi, la costituzione della parte rappresentata coincide con il deposito del ricorso in cancelleria, con la conseguenza che l'eventuale mancanza della procura al momento del deposito stesso comporta l'inesistenza dell'atto introduttivo (per mancanza di un presupposto indispensabile per la valida instaurazione del rapporto processuale), mentre, tutte le volte in cui il giudizio risulti introdotto mediante ricorso con procura rilasciata a margine o in calce, ma priva della data del suo conferimento, nessuna sanzione di inesistenza è legittimamente predicabile, dovendosi necessariamente presumere la coincidenza della data di conferimento dell'atto "de quo" con quella del deposito del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)