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Sez. L, Sentenza n. 3907 del 29/06/1985 (Rv. 441486 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - SGRAVIO CONTRIBUTIVO APPLICATO IN MISURA MAGGIORE DI QUELLA EX ART. 18, NONO COMMA, DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - SANZIONE CIVILE - PAGAMENTO DI UNA SOMMA PARI AL QUINTUPLO DELL'IMPORTO DELLO SGRAVIO INDEBITAMENTE APPLICATO ANZICHÉ DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA PARI A QUELLA DEI CONTRIBUTI EVASI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1985-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441486-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - SGRAVIO CONTRIBUTIVO APPLICATO IN MISURA MAGGIORE DI QUELLA EX ART. 18, NONO COMMA, DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - SANZIONE CIVILE - PAGAMENTO DI UNA SOMMA PARI AL QUINTUPLO DELL'IMPORTO DELLO SGRAVIO INDEBITAMENTE APPLICATO ANZICHÉ DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA PARI A QUELLA DEI CONTRIBUTI EVASI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO.*

La disposizione del nono comma dell'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089) - la quale, per l'ipotesi di applicazione degli sgravi contributivi in misura maggiore di quella prevista dallo stesso articolo, obbliga il datore di lavoro al pagamento di una somma pari al quintuplo dell'importo dello sgravio indebitamente applicato - prevale, in quanto norma speciale e posteriore, sulle Disposizioni generali anteriori che, in caso di omesso o tardivo pagamento di contributi previdenziali, limitano la sanzione al pagamento di una somma aggiuntiva pari a quella dei contributi evasi. (V 3891/81, mass n 414542).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)