Sez. L, Sentenza n. 3891 del 15/06/1981 (Rv. 414542 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART 18 DEL DL N 918 DEL 1968 - APPLICAZIONE SU RETRIBUZIONI ESCLUSE - SANZIONE DEL PAGAMENTO DEL QUINTUPLO DELL'IMPORTO DEGLI SGRAVI INDEBITAMENTE CALCOLATI - APPLICABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART 18 DEL DL N 918 DEL 1968 - APPLICAZIONE SU RETRIBUZIONI ESCLUSE - SANZIONE DEL PAGAMENTO DEL QUINTUPLO DELL'IMPORTO DEGLI SGRAVI INDEBITAMENTE CALCOLATI - APPLICABILITA.*
Il datore di lavoro, che abbia applicato gli sgravi contributivi di cui all'art 18 del DL 30 agosto 1968 n 918 (nel testo sostituito dallo art 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n 1089) non solo sulle retribuzioni comprese in detti benefici ma anche su retribuzioni escluse da essi, e soggetto alla sanzione (pagamento di una somma pari al quintuplo dell'importo degli sgravi indebitamente applicati) prevista dal nono comma dell'art 18 citato. (V 6579/80, mass n 410379).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)