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Sez. 1, Sentenza n. 5257 del 04/04/2003 (Rv. 561862 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 bis D.L. 333/1992 (conv. in legge 359/1992) - Disciplina a regime - Mancanza o incongruità dell'offerta provvisoria dell'indennità - Decurtazione del 40 per cento - Applicabilità - Esclusione - Censurabilità della pronuncia - Limiti.
Stato
decisa il 2003-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561862-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE

Con riferimento alle espropriazioni regolate dalla disciplina a regime di cui all'art. 5 bis D.L. n. 333/1992 (conv., con modif., nella legge n. 359/1992), relativa alla determinazione dell'indennità di esproprio, la decurtazione del 40 % sull'importo risultante dalla semisomma del valore venale e del reddito dominicale coacervato, da praticarsi allorché non sia intervenuta la cessione volontaria, non trova applicazione ove sia mancata l'offerta dell'indennità provvisoria, ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge n. 865/1971 (non rilevando quella dell'indennità definitiva, la cui determinazione avviene, di regola, dopo la pronuncia del decreto di esproprio e, dunque, allorché la cessione volontaria non è più possibile), ovvero questa risulti irrisoria o comunque non congrua rispetto al valore del bene ed al criterio di calcolo previsto dal citato art. 5 bis, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 com. 2 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)