Sez. 1, Sentenza n. 7521 del 04/06/2001 (Rv. 547230 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Decurtazione del 40 per cento - Applicabilità generale - Esclusione nel solo caso di cessione volontaria - Giudizio di opposizione alla stima - Verifica sulla non irrisorietà dell'offerta - Necessità - Censurabilità della pronuncia - Limiti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE
Posto che con riguardo alle espropriazioni disposte nella disciplina a regime, dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 bis legge 359/92, in difetto del presupposto della cessione volontaria, deve operarsi la decurtazione del 40 per cento dell'indennità, e che tuttavia è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta, sindacabile in sede di legittimità nei limiti di logicità e congruità della motivazione, di non operare l'abbattimento in presenza di un'offerta dell'espropriante, che si riveli palesemente irrisoria, il giudizio sulla fondatezza dell'opposizione alla stima amministrativa dell'indennità deve comprendere la verifica sull'esistenza e sulla non irrisorietà dell'offerta dell'espropriante. Va di conseguenza rigettato, per il principio di necessaria specificità dei motivi, il ricorso avverso la pronuncia di merito, la cui motivazione sui requisiti dell'offerta non sia stata oggetto di censura da parte del ricorrente, il quale abbia formulato il motivo di doglianza unicamente sotto il profilo della violazione di legge.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)