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Sez. 3, Sentenza n. 2255 del 03/08/1973 (Rv. 365521 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - TERMINI DI COSTITUZIONE - RIDUZIONE A META - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1973-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365521-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - TERMINI DI COSTITUZIONE - RIDUZIONE A META - PRESUPPOSTI.*

Nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo i termini di Costituzione sono ridotti a meta quando l'opponente si avvalga della facolta, attribuitagli dall'art 645 cod proc civ, di ridurre a meta il termine ordinario di comparizione, mentre, ove l'opponente non si avvalga di tale facolta, ed assegni al convenuto il termine ordinario di comparizione od un termine maggiore, i termini di Costituzione sono anch'essi quelli ordinari. (Conf 1286/65; 58/64; 2011/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)