Sez. L, Sentenza n. 5608 del 26/10/1981 (Rv. 416331 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - PROVVEDIMENTI SULLE SPESE - DEPOSITO TARDIVO - DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ - SPESE GIUDIZIALI - RIMBORSO - DIRITTO DEL CONTRORICORRENTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - PROVVEDIMENTI SULLE SPESE - DEPOSITO TARDIVO - DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ - SPESE GIUDIZIALI - RIMBORSO - DIRITTO DEL CONTRORICORRENTE.*
Nel caso in cui il ricorso per Cassazione sia dichiarato improcedibile ai sensi del primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., perche depositato oltre il termine prescritto, il controricorrente, che ha depositato il controricorso, ha diritto al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione, non avendo egli l'Obbligo di accertare, prima di costituirsi, se il ricorso sia stato ritualmente depositato. (Conf. 1920/77, mass. N. 385632; (Conf. 1871/71, mass. N. 352421).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)