Sez. L, Sentenza n. 1920 del 13/05/1977 (Rv. 385632 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - DEPOSITO TARDIVO - DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITA - SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DIRITTO AL RIMBORSO DEL CONTRORICORRENTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - DEPOSITO TARDIVO - DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITA - SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DIRITTO AL RIMBORSO DEL CONTRORICORRENTE.*
Il controricorrente, qualora sia stata dichiarata l'improcedibilita del ricorso depositato fuori termine, ha diritto di ottenere il rimborso delle spese del giudizio in Cassazione poiche la parte, nei cui confronti e diretto il ricorso, non ha l'Obbligo di accertarsi, prima di costituirsi davanti alla suprema Corte, se il ricorso sia stato depositato ritualmente. (Conf 1871/71, mass n 352421).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)