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Sez. 4, Sentenza n. 4933 del 10/03/1981 Ud. (dep. 26/05/1981) Rv. 149005 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - SPESE - LIMITE ALLE IMMANENZE DELLA COSTITUZIONE NEI GRADI DI IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE IN RIFERIMENTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE.*
Stato
decisa il 1981-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149005-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - SPESE - LIMITE ALLE IMMANENZE DELLA COSTITUZIONE NEI GRADI DI IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE IN RIFERIMENTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE.*

La immanenza della Costituzione di parte civile in ogni grado del procedimento trova un limite nella cessazione dell'interesse quando negli ulteriori gradi non si dibatta su questioni attinenti all'Azione risarcitoria. Ne deriva che quando il giudizio di impugnazione non abbia ad oggetto la responsabilita dell'imputato ne sotto l'aspetto della sussistenza ne sotto quello della concorsualita della colpa, ma solo la quantita della sanzione gia inflitta, la parte civile non e legittimata ad intervenire e, quindi, non deve provvedersi da parte del giudice alla liquidazione delle spese da esse sostenute.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 523, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)