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Sez. 5, Sentenza n. 1337 del 16/12/1982 Ud. (dep. 15/02/1983) Rv. 157437 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - DEPOSITO - DEGLI ATTI - NOTIFICA DELL'AVVISO DI DEPOSITO AL DIFENSORE - OMISSIONE - NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - SANATORIA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157437-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - DEPOSITO - DEGLI ATTI - NOTIFICA DELL'AVVISO DI DEPOSITO AL DIFENSORE - OMISSIONE - NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - SANATORIA - CONFIGURABILITÀ.*

L'inosservanza dell'art. 304 quater cod. proc. pen. in ordine alla notifica al difensore dell'avviso di deposito degli Atti istruttori, non produce una nullità assoluta, ma soltanto relativa, la quale resta sanata ove non venga dedotta nel termine di cui all'art. 377 cod. proc. pen., nel caso di istruzione formale ed in quello di cui all'art. 401 cod. proc. pen., nel caso di istruzione sommaria. Infatti, detta inosservanza non comporta un radicale e definitivo pregiudizio del diritto di difesa, ma semplicemente un ritardo nella conoscenza di determinati Atti istruttori, conoscenza che viene procrastinata alla notifica degli avvisi di cui agli artt. 372 e 410 cod. proc. pen., senza alcun oggettivo nocumento per la difesa, cui è consentito evitare la sanatoria mediante la tempestiva deduzione della nullità. (Conf mass n 152113; (Conf mass n 149005; (Conf mass n 146624).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 377, Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 410

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)