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Sez. 1, Sentenza n. 5 del 03/01/1970 (Rv. 344592 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - ESTREMI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344592-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - ESTREMI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Perche una prova testimoniale possa essere ammessa in appello e necessario, a norma del secondo comma dell'art 345 cod proc civ, ch'essa sia 'nuovĂ , sicche va escluso che l'indagine richiesta in appello possa essere diretta a integrare o modificare le risultanze della prova raccolta in primo grado. A escludere il requisito della novita e sufficiente anche la mera connessione con le circostanze gia valutate in quella Sede. L'apprezzamento del giudice del gravame, circa la relazione fra la prova dedotta e quella assunta in primo grado e insindacabile in Sede di legittimita. (sulla prima parte, V 2474-68, massima n 334908 1783-67, massima n 328658 2063 e 694-65 sulla seconda parte, V 647-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)