Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 03/08/2001 (Rv. 548778 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ PROMESSE | Vendita avente ad oggetto cosa mobile determinata in contratto - Obbligo del venditore di consegnare una cosa nuova e non usata - Sussistenza - Consegna di cosa usata - Responsabilità del venditore ex art. 1497 cod. civ. - Sussistenza.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ PROMESSE
Qualora la vendita abbia ad oggetto una cosa mobile determinata nel contratto, la stessa deve essere consegnata nuova e non usata, in conformità a quella pattuita al momento della conclusione del contratto secondo l'intento dell'acquirente, ancorché non manifestato in apposita clausola negoziale, trattandosi di una qualità promessa, quantunque solo implicitamente. Pertanto, ove venga consegnata una cosa usata, il venditore ne risponde ai sensi dell'art. 1497 cod. civ. per la mancanza di detta essenziale qualità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)