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Sez. 2, Sentenza n. 4681 del 16/04/1992 (Rv. 476843 - 01)

Vendita - Obbligazioni del venditore - Mancanza di qualità della cosa - Qualità promesse | Vendita avente ad oggetto una cosa mobile infungibile o già determinata in contratto - Obbligo del venditore di consegnare una cosa nuova e non usata - Sussistenza - Consegna di cosa usata - Responsabilità del venditore ex artt. 1497 cod. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476843-01

Vendita - Obbligazioni del venditore - Mancanza di qualità della cosa - Qualità promesse

Quando la compravendita abbia ad oggetto una cosa mobile infungibile o già determinata in contratto, la stessa deve essere consegnata nuova e non usata, in conformità a quella presentata a campione al momento della conclusione del contratto, rispondendo ciò all'intento dell'acquirente, ancorché non manifestato in apposita clausola del contratto, trattandosi di una qualità promessa quantunque solo implicitamente, con la conseguenza che, ove venga consegnata una cosa usata, il venditore ne risponde non con la garanzia per vizi o per la consegna di "aliud pro alio", ma a norma dell'art. 1497 cod. civ. per la mancanza di detta essenziale qualità, senza che rilevi che la cosa usata possa servire per l'uso al quale era destinata non presentando difetti funzionali in relazione all'impiego prefissosi dal compratore, che, pertanto, è facultato a proporre l'azione di risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)