Sez. 1, Sentenza n. 3805 del 22/11/1969 (Rv. 344107 - 01)
DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - FACOLTA DI GODIMENTO - CONCESSIONI - CONCESSIONE COSTITUTIVA - CONTENUTO - FATTISPECIE.*
DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - FACOLTA DI GODIMENTO - CONCESSIONI - CONCESSIONE COSTITUTIVA - CONTENUTO - FATTISPECIE.*
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art 826 cod civ comporta soltanto l'impossibilita giuridica di costituire sui beni demaniali diritti reali a favore di terzi secondo la disciplina stabilita dal cod civ ma non impedisce anche che l'ente pubblico, cui tali beni appartengono, mediante una concessione amministrativa possa costituire, a favore dei privati, diritti che, pur con i condizionamenti e le limitazioni nei confronti della pa che si riconnettono alle esigenze di pubblico interesse, abbiano nondimeno quei caratteri di assolutezza ed esclusivita nei confronti di chiunque altro, che sono propri dei diritti reali. Un simile effetto si produce allorquando, mediante un atto di concessione (detta appunto 'costitutivà) sia conferito al privato sul bene demaniale un uso eccezionale, ossia un uso esorbitante dalla normale destinazione del bene, dato che in siffatta ipotesi la concessione ingenera nel privato facolta del tutto nuove e diverse da quelle spettanti alla pubblica amministrazione sul medesimo bene facolta che si concretano in diritti di carattere privato, strutturalmente assimilabili alla categoria dei diritti reali su cosa altrui, e che si comportano come diritti soggettivi perfetti nei confronti degli altri privati, o come diritti condizionati nei confronti della pubblica amministrazione. (nella specie, il consorzio autonomo del porto di Genova aveva concesso ad una societa di mantenere un magazzino in muratura, di due piani e provvisto dell'attrezzatura necessaria per lo sbarco e la ricezione di merci, alla testata di un ponte del porto). (Conf sulla prima parte, 1711-68, massima n 333561).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 823
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)