Sez. 1, Sentenza n. 1711 del 06/06/1968 (Rv. 333561 - 01)
DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - FACILITA DI GODIMENTO - CONCESSIONI - CONCESSIONE COSTITUTIVA - USO ECCEZIONALE - NOZIONE - TUTELA POSSESSORIA - AMMISSIBILITA- LIMITI.*
DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - FACILITA DI GODIMENTO - CONCESSIONI - CONCESSIONE COSTITUTIVA - USO ECCEZIONALE - NOZIONE - TUTELA POSSESSORIA - AMMISSIBILITA- LIMITI.*
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art.823 cod.civ. comporta soltanto l'impossibilita giuridica di costituire sui beni demaniali diritti reali a favore di terzi secondo la disciplina stabilita dal codice civile ma non impedisce anche che l'ente pubblico, cui tali beni appartengono, mediante una concessione amministrativa possa costituire, a favore dei privati, diritti che, pur con i condizionamenti e le limitazioni nei confronti della pa che si riconnettono alle esigenze di pubblico interesse, abbiano nondimeno quei caratteri di assolutezza ed esclusivita nei confronti di chiunque altro, che sono propri dei diritti reali. Un simile effetto si produce allorquando, mediante un atto di concessione (detta appunto costitutiva), sia conferito al privato sul bene demaniale un uso eccezionale, ossia un uso esorbitante dalla normale destinazione del bene, dato che in siffatta ipotesi la concessione ingenera nel privato facolta del tutto nuove e diverse da quelle spettanti alla pubblica amministrazione sul medesimo bene facolta che si concretano in diritti di carattere privato, strutturalmente assimilabili alla categoria dei diritti reali su cosa altrui, e che si comportano come diritti soggettivi perfetti nei confronti degli altri privati, e come diritti condizionati nei confronti della pubblica amministrazione. Con la peculiare struttura dei diritti in parola e perfettamente coerente il fatto che la tutela possessoria, riguardo ai beni demaniali, sia accordata unicamente nei rapporti fra privati. (V 2154/64 n.340/1955).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)