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Sez. L, Sentenza n. 1321 del 22/02/1983 (Rv. 426121 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PREVISIONE, IN UN CONTRATTO COLLETTIVO, DI ASSUNZIONI A TERMINE FUORI DEI CASI AMMESSI EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ILLEGITTIMITÀ - DETERMINAZIONE INDIRETTA DI DETTO TERMINE - SUA OPERATIVITÀ COME GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426121-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PREVISIONE, IN UN CONTRATTO COLLETTIVO, DI ASSUNZIONI A TERMINE FUORI DEI CASI AMMESSI EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ILLEGITTIMITÀ - DETERMINAZIONE INDIRETTA DI DETTO TERMINE - SUA OPERATIVITÀ COME GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*

La disciplina legislativa del contratto di lavoro a tempo determinato, che limita l'eccezionale ammissibilità di tale contratto ad ipotesi tassativamente previste, si impone, con il suo contenuto precettivo inderogabile, anche alle parti collettive, determinando, conseguentemente, l'illegittimità della disposizione di un contratto collettivo che preveda assunzioni a termine fuori dei casi ammessi dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230. Qualora poi il termine considerato dalla disposizione collettiva illegittima sia indirettamente determinato, consistendo in un evento futuro di data incerta ma di sicura verificazione, tale evento, come non vale a delimitare nel tempo il rapporto di lavoro instaurato, così non può neppure operare validamente con effetto estintivo su quello stesso rapporto (da reputarsi a tempo indeterminato) sotto il profilo di un giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604. (principi affermati in relazione all'art. 17, terzo comma, del C.C.n.L. 22 luglio 1976 per i dipendenti delle casse di risparmio, del quale la sentenza impugnata - con apprezzamento non censurato, sotto tale profilo, in Cassazione - aveva ritenuto l'illegittimità siccome contenente la previsione di assunzioni a termine fuori delle ipotesi considerate dall'art. 1 della legge n. 230 del 1962). (V 301/75, mass n 373525).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Contr. Coll. 22/07/1976 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)