Sez. L, Sentenza n. 7173 del 29/11/1983 (Rv. 431782 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - TASSATIVITÀ - DETERMINAZIONE DEL TERMINE CON INDIRETTO RIFERIMENTO AD UN EVENTO FUTURO DI DATA INCERTA MA DI SICURA VERIFICAZIONE - RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA A PREVISIONE DI ASSUNZIONI A TERMINE CONTENUTA IN UN CONTRATTO COLLETTIVO FUORI DELLE IPOTESI EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - TASSATIVITÀ - DETERMINAZIONE DEL TERMINE CON INDIRETTO RIFERIMENTO AD UN EVENTO FUTURO DI DATA INCERTA MA DI SICURA VERIFICAZIONE - RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA A PREVISIONE DI ASSUNZIONI A TERMINE CONTENUTA IN UN CONTRATTO COLLETTIVO FUORI DELLE IPOTESI EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962.*
La disciplina legislativa del contratto di lavoro a tempo determinato, che limita l'ammissibilità di tale contratto ad ipotesi tassativamente previste, si impone con il suo contenuto precettivo inderogabile, anche alle parti collettive, determinando conseguentemente, l'illegittimità della disposizione di un contratto collettivo che preveda assunzioni a termine fuori dei casi ammessi dall'art. 1 della legge n. 230 del 1962, restando, peraltro, irrilevante che tale illegittima previsione attenga ad un evento futuro di data incerta ma di sicura verificazione, posto che detto evento, come non vale a determinare la durata dell'instaurato rapporto di lavoro, così non può neppure operare validamente con effetto estintivo su quello stesso rapporto (da reputarsi a tempo indeterminato) sotto il profilo di un giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966. (principio affermato in relazione all'art. 17 del C.C.n.L. 22 luglio 1976 per i dipendenti delle casse di risparmio, del quale la sentenza impugnata aveva ritenuto l'illegittimità siccome contenente la previsione di assunzioni a termine fuori delle ipotesi considerate dall'art. 1 della legge n. 230 del 1962). (V 301/75, mass n 373525; (Conf 1321/83, mass n 426121).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Contr. Coll. 22/07/1976 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)