diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25526 del 12/10/2018 (Rv. 651060 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - TRASFERIMENTI COATTIVI | Trasferimento immobiliare - Art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Natura - Norma eccezionale - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651060-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - TRASFERIMENTI COATTIVI

In tema di imposta di registro, le ipotesi di trasferimento immobiliare per le quali l'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 predetermina la base imponibile nel prezzo dell'aggiudicazione, in deroga ai normali criteri di determinazione del valore ai fini impositivi, costituisce norma eccezionale, come tale insuscettiva di applicazione analogica od estensiva al di là dei casi (espropriazioni forzate e trasferimenti coattivi) in essa contemplati, il cui fondamento giustificativo consiste nell'esistenza di una forma pubblica di gara, svolta sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa, la quale è idonea a garantire la determinazione di un prezzo di alienazione prossimo ai valori reali.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 44 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)