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Sez. 5, Sentenza n. 6403 del 22/04/2003 (Rv. 562381 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi - Disciplina ex art. 44 del d.P.R. n. 131 del 1986, richiamato dall'art. 31 del d.P.R. n. 643 del 1972 - Applicabilità al trasferimento di quote immobiliari cadute nel fallimento e trasferite a trattativa privata (su autorizzazione del giudice delegato) - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562381-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di INVIM, il trasferimento di quote immobiliari disposto dal curatore, a trattativa privata, su autorizzazione del giudice delegato del fallimento, non può essere compreso, neppure in via di interpretazione analogica, tra le ipotesi (espropriazione forzata e trasferimenti coattivi) per le quali l'art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, richiamato, per l'INVIM, dall'art. 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, predetermina la base imponibile dell'imposta di registro, in deroga ai normali criteri di determinazione del valore ai fini impositivi, nel prezzo dell'aggiudicazione, atteso che in tale caso non si riscontra alcuna forma pubblica di gara determinativa di un prezzo del bene prossimo ai valori reali, dal quale - quello fissato autoritativamente dal giudice - potrebbe discostarsi per le ragioni più varie.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 44 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)