Sez. 2, Sentenza n. 334 del 03/02/1969 (Rv. 338329 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI CASE DI TIPO POPOLARE FRUENTI DI CONTRIBUTO STATALE - RIDUZIONE DEI MASSIMI PREVISTI DALL'ART. 13 DELLA LEGGE N 143 DEL 1949.*
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI CASE DI TIPO POPOLARE FRUENTI DI CONTRIBUTO STATALE - RIDUZIONE DEI MASSIMI PREVISTI DALL'ART. 13 DELLA LEGGE N 143 DEL 1949.*
L'art. 4 del DM 18 giugno 1949, riguardante la liquidazione degli onorari spettanti agli ingegneri e architetti per le prestazioni professionali relative alla costruzione di case di tipo popolare fruenti di contributo statale, si limita a ridurre a un massimo del 30 per cento il massimo del 60 per cento stabilito dal secondo comma dell'art. 13 della legge 2 marzo 1949, n.143, per la maggiorazione ivi prevista degli onorari a percentuale degli ingegneri e architetti.*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 13, DM 18/06/1949 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)