Sez. 2, Sentenza n. 962 del 14/03/1975 (Rv. 374356 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - ONORARI - LIBERTA DI NEGOZIAZIONE - LIMITI - OPERE DI PROGETTAZIONE - LIMITAZIONI PER L'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - APPLICABILITA.*
PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - ONORARI - LIBERTA DI NEGOZIAZIONE - LIMITI - OPERE DI PROGETTAZIONE - LIMITAZIONI PER L'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - APPLICABILITA.*
Con le norme emanate con il DM 18 giugno 1949 si e stabilito un limite all'ammontare della spesa che puo essere imputata sui mutui e sui contributi dello stato per le prestazioni professionali richieste alla categoria degli ingegneri e degli architetti per la costruzione di case di tipo popolare, allo scopo di contenere il relativo Onere finanziario. Per identita di ratio, il limite anzidetto opera anche riguardo alle opere di progettazione, tenuto conto che, secondo il sistema accolto nella tariffa professionale degli ingegneri, gli onorari sono commisurati all'attivita del professionista, unitariamente e globalmente considerata, costituendo l'attivita di progettazione, almeno di regola, solo uno dei momenti in cui si articola l'attivita del professionista (V art 12, lett a; art 15, primo comma; artt 16, 18 e 19 in correlazione con le tabelle a e b della tariffa professionale approvata con la legge 2 marzo 1949, n 143). Dette norme, pertanto - qualunque sia la loro natura - sono quanto meno idonee a circoscrivere, attraverso i limiti del finanziamento, la liberta di negoziazione che, in linea di principio, compete in tema di Determinazione degli onorari professionali alle parti contraenti, a norma dell'art 2233 cod civ, stante il carattere sussidiario che va riconosciuto alle tariffe professionali. (V 3123/72, mass n 360903; 2073/71, mass n 352745; (V 334/69, mass n 338329).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 all. A art. 12, Legge 02/03/1949 num. 143 all. A art. 15, Legge 02/03/1949 num. 143 all. A art. 16, Legge 02/03/1949 num. 143 all. A art. 18, Legge 02/03/1949 num. 143 all. A art. 19, Legge 02/03/1949 num. 143 all. B art. 12, Legge 02/03/1949 num. 143 all. B art. 15, Legge 02/03/1949 num. 143 all. B art. 16, Legge 02/03/1949 num. 143 all. B art. 18, Legge 02/03/1949 num. 143 all. B art. 19, DM 18/06/1949
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)