Sez. L, Sentenza n. 10007 del 16/05/2016 (Rv. 639779 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Personale trasferito all'APAT - Art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2002 - Interpretazione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE
L'art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2002, prevede in favore del personale trasferito all'APAT il mantenimento del trattamento economico, da intendersi comprensivo di ogni voce retributiva qualunque ne sia la fonte contrattuale, nazionale o integrativa della singola amministrazione, inclusi eventuali rinnovi, attesa la finalità della norma di regolare, fino all'emanazione del primo contratto integrativo proprio dell'ente cessionario, il rapporto del personale ivi trasferito, assoggettandolo alla disciplina collettiva tempo per tempo in vigore presso l'amministrazione di provenienza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, DPR 08/08/2002 num. 207 art. 19, Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)