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Sez. L, Sentenza n. 24950 del 24/11/2014 (Rv. 633579 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE | Passaggio di personale da una amministrazione all'altra - Conservazione del trattamento economico - Fondamento - Limiti - Regola generale del riassorbimento - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633579-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE

In tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo "status" posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, dovendosi contemperare, in assenza di una specifica previsione normativa, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto riassorbibile, a seguito del passaggio diretto alle dipendenze della Regione Lazio, l'indennità di amministrazione già attribuita ai dipendenti del Ministero del Lavoro, per effetto della corresponsione dei compensi, previsti per i dipendenti regionali - per le categorie A, B e C - dall'art. 4, comma 2, e dall'art. 5 del contratto collettivo integrativo 1998/2001, a titolo di produttività collettiva e di retribuzione di posizione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Contr. Coll. 20/09/2000 com. 5, Contr. Coll. 20/09/2000 art. 4 com. 2, DPCM 09/10/1998 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)