Sez. 4, Sentenza n. 1666 del 28/11/1978 Ud. (dep. 13/02/1979) Rv. 141159 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - ART 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT 25 E 102 DELLA COSTITUZIONE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - ART 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT 25 E 102 DELLA COSTITUZIONE.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 12 legge 3 agosto 1978 n 405 in riferimento agli artt 2 e 25 della Costituzione in quanto, ispirandosi l'ordinamento processuale al principio della unicita della giurisdizione ordinaria, legittimamente il giudice penale, pur essendosi esaurita la attivita decisionale in materia strettamente penale, rimane competente a conoscere della impugnazione ai soli effetti delle Disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Costituzione art. 102, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)