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Sez. 3, Sentenza n. 7183 del 30/05/2000 (Rv. 537043 - 01)

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA | Intervenuta in corso di giudizio di primo grado e dichiarata dal difensore dell' impresa - Conseguenze - Interruzione automatica del processo e riassunzione nei confronti del commissario liquidatore - Prosecuzione invece nei confronti dell'originario rappresentante legale dell'impresa e sentenza di condanna nei suoi confronti - Conseguenze - Nullità del processo e della sentenza deducibile e rilevabile in sede di gravame, e rimessione della causa al primo giudice - Necessità.
Stato
decisa il 2000-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537043-01

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Intervenuta in corso di giudizio di primo grado la liquidazione coatta amministrativa dell'assicurazione per la responsabilità civile da sinistro stradale e dichiarato tale evento dal difensore dell'impresa, se il processo, anziché esser automaticamente interrotto e riassunto nei confronti del commissario liquidatore, prosegue nei confronti del precedente rappresentante legale dell'impresa, che viene condannato con la sentenza che lo definisce, il processo e la sentenza sono nulli, e il vizio, deducibile e rilevabile in sede di impugnazione, determina la rimessione della causa dinanzi al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)