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Sez. U, Sentenza n. 4346 del 26/07/1985 (Rv. 441813 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - PENDENZA DI GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEI DANNI - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - IRRITUALE PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441813-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - PENDENZA DI GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEI DANNI - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - IRRITUALE PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - CONSEGUENZE.*

Con riguardo al giudizio risarcitorio promosso da danneggiato contro l'impresa assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il difensore di detta convenuta, nel corso del primo grado, ne comunichi la sopravvenuta messa in liquidazione coatta amministrativa, il processo resta automaticamente interrotto, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., e può essere riassunto nei confronti del Commissario liquidatore. Pertanto, in caso di irrituale prosecuzione del procedimento nei confronti di quell'impresa in persona di chi ne aveva la rappresentanza prima della liquidazione amministrativa, si verifica nullità del processo stesso e della sentenza di primo grado, la quale è deducibile e rilevabile in Sede d'appello, e comporta la rimessione della causa al primo giudice in applicazione dell'art. 354 primo comma cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)