Sez. 2, Ordinanza n. 1047 del 15/05/1974 Cc. (dep. 02/12/1974) Rv. 128719 - 01
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - PRESUPPOSTI GIUSTIFICATIVI - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - INOSSERVANZA DEL TERMINE PER MANCATA CONOSCENZA DELL'ATTO NOTIFICATO IRRITUALMENTE - RESTITUZIONE IN TERMINI - ESCLUSIONE.*
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - PRESUPPOSTI GIUSTIFICATIVI - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - INOSSERVANZA DEL TERMINE PER MANCATA CONOSCENZA DELL'ATTO NOTIFICATO IRRITUALMENTE - RESTITUZIONE IN TERMINI - ESCLUSIONE.*
L'istituto della restituzione in termini presuppone che l'interessato sia venuto a conoscenza dell'atto e che non abbia potuto osservare il termine perentorio in dipendenza di caso fortuito o forza maggiore. Pertanto, se il termine non e stato osservato per il fatto che l'interessato ignorava l'esistenza dell'atto, l'istituto in esame non e invocabile, potendosi, se mai, proporre impugnazione tardiva ove si dimostri che dell'atto non siasi avuta conoscenza per nullita della notifica.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)