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Sez. 2, Sentenza n. 844 del 28/01/1997 (Rv. 502078 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Limiti oggettivi - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502078-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

L'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 cod. proc. civ. non è soggetta ad alcun limite di natura oggettiva e può quindi investire qualunque capo anche autonomo della sentenza impugnata in via principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)