Sez. U, Sentenza n. 4640 del 07/11/1989 (Rv. 464074 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - FUNZIONE - RIFERIMENTO A CAPO AUTONOMO OVVERO DIPENDENTE DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN VIA PRINCIPALE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - FUNZIONE - RIFERIMENTO A CAPO AUTONOMO OVVERO DIPENDENTE DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN VIA PRINCIPALE - IRRILEVANZA.*
L'art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale. (Conf 7069/88, mass n 461236; (Conf 6311/88, mass n 460653; (Conf 5268/88, mass n 459949; (contra 5821/88, mass n 460334; (contra 5320/88, mass n 459973; (contra 5268/88, mass n 459949).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)