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Sez. 1, Sentenza n. 11886 del 03/11/1992 (Rv. 479287 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - Violazioni dell'obbligo di dichiarazione | Pena pecuniaria ex secondo comma dell'art. 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - Applicabilità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479287-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - Violazioni dell'obbligo di dichiarazione

In tema di violazioni dell'obbligo di dichiarazione annuale I.V.A., l'applicazione della pena pecuniaria prevista dal secondo comma dell'art. 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 presuppone la sussistenza di una situazione di pericolo per il soddisfacimento del credito tributario, che resta esclusa per la detrazione superiore a quella spettante, se non v'è da determinare un'imposta, e per la indicazione di una eccedenza rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, se il rimborso non è chiesto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)