Sez. 5, Sentenza n. 214 del 10/01/2002 (Rv. 551474 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE | Dichiarazione inesatta - Configurabilità - Estremi - Rapporti tra le fattispecie previste dal secondo e terzo comma dell'art. 43 d.P.R. n. 633 del1972.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
In tema di violazioni dell'obbligo di dichiarazione annuale I.V.A., la fattispecie di cui all'art. 43, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si realizza per il solo fatto che, in base ai dati contenuti nella dichiarazione, risulti "un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante", prescindendo la norma da ulteriori valutazioni sia di carattere soggettivo (l'intenzione di frodare il fisco) che di carattere oggettivo (il verificarsi di un danno per l'erario), le quali non rilevano neppure sotto il profilo della eventuale applicazione della minore sanzione di cui allo stesso art. 43, terzo comma, che ha carattere residuale e riguarda violazioni diverse da quelle previste da comma precedente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)