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Sez. L, Sentenza n. 5215 del 29/11/1977 (Rv. 388854 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - LICENZIAMENTO A CAUSA DI MATRIMONIO - ILLEGITTIMITA - DECLARATORIA GIUDIZIALE E CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUCCESSIVA DOMANDA DI RISARCIMENTO IN MISURA DIVERSA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388854-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - LICENZIAMENTO A CAUSA DI MATRIMONIO - ILLEGITTIMITA - DECLARATORIA GIUDIZIALE E CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUCCESSIVA DOMANDA DI RISARCIMENTO IN MISURA DIVERSA - PRECLUSIONE.*

La parte che abbia chiesto ed ottenuto un provvedimento giudiziale dichiarativo di nullita od illegittimita del licenziamento, perche intimato a causa di matrimonio, oltre al risarcimento del danno, non puo chiedere, in ulteriore e distinto giudizio, il risarcimento del danno in misura diversa. Infatti il giudicato, formatosi sul fatto a causa della pretesa gia dedotta e su tutte le conseguenze di esso per le parti, copre il dedotto ed il deducibile, nei limiti dell'oggetto del giudicato, e pertanto non solo le ragioni giuridiche fatte valere espressamente in causa, ma anche tutte quelle che avrebbero potuto essere dedotte, in via di Azione o di eccezione, restando precluse le questioni proponibili comprese nella sfera logico-giuridica della decisione o incompatibili con essa. (V 4118/74, mass n 372747).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)