Sez. L, Sentenza n. 3862 del 05/07/1979 (Rv. 400321 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL RICHIESTO RISARCIMENTO DEI DANNI, NELLA MISURA DI CINQUE MENSILITA DI RETRIBUZIONE - DOMANDA, SUCCESSIVA AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DI TALE CONDANNA, PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ULTERIORI - INAMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL RICHIESTO RISARCIMENTO DEI DANNI, NELLA MISURA DI CINQUE MENSILITA DI RETRIBUZIONE - DOMANDA, SUCCESSIVA AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DI TALE CONDANNA, PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ULTERIORI - INAMMISSIBILITA.*
La parte la quale, in applicazione dell'art 18 dello statuto dei lavoratori, abbia ottenuto, previa declaratoria dell'illegittimita del licenziamento, la condanna del proprio datore di lavoro al richiesto risarcimento dei danni quantificati nella misura di cinque mensilita di retribuzione con una sentenza passata in giudicato, non puo, con una successiva domanda richiedere il risarcimento dei danni ulteriori, in quanto la generica domanda di risarcimento proposta nel primo giudizio era atta a ricomprendere e ricomprendeva tutti i danni maturati fino alla sentenza di reintegra nel posto di lavoro, sicche l'identita oggettiva dei due giudizi fa operare, rispetto al secondo la preclusione del giudicato estesa non solo a quanto dedotto, ma anche a quanto deducibile. (V 3023/78, mass n 392459; (V 5215/77, mass n 388854).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)