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Sez. U, Sentenza n. 3400 del 20/10/1975 (Rv. 377544 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377544-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Per aversi una controversia di impiego pubblico - devoluta, come tale, alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo - occorre che si tratti di pretese derivanti dall'opera svolta per un certo tempo a favore di un ente pubblico non economico, verso retribuzione e previo inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente stesso mediante un provvedimento: a tal fine, peraltro, non ha alcuna incidenza che l'atto abbia Forma unilaterale o sia incluso in un contratto, ne rilevano il suo apparente contenuto (dovendosi aver riguardo all'effettiva situazione cui esso abbia dato luogo), ne, persino, la sua invalidita, purche, beninteso, essa non ridondi in causa di inesistenza del provvedimento medesimo, la quale soltanto impedirebbe l'instaurazione del rapporto e, quindi, la realizzazione della stessa fattispecie determinante la giurisdizione. (V 808/75, mass n 374179; 2900/73, mass n 366529).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 com. 1 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)