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Sez. 1, Sentenza n. 2295 del 14/07/1971 (Rv. 353147 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - PROPOSIZIONE DA PARTE DI UNO DEI CREDITORI DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353147-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - PROPOSIZIONE DA PARTE DI UNO DEI CREDITORI DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE.*

Il fallimento produce, con l'indisponibilita dei beni del fallito, la par condicio creditorum con cristallizzazione delle situazioni giuridiche di questi ultimi, nello stato in cui si trovano all'atto della dichiarazione di fallimento del debitore. Di conseguenza, il creditore che, di fronte al gia verificatosi inadempimento del debitore, non si e avvalso del diritto potestativo di chiedere la risoluzione del rapporto, non puo dopo la dichiarazione di fallimento, esercitare tale diritto, con l'effetto di modificare a proprio favore e verso la massa dei creditori, la situazione giuridica di cui e titolare.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)