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Sez. 3, Sentenza n. 9233 del 04/07/1995 Ud. (dep. 29/08/1995) Rv. 202449 - 01

Bellezze naturali (protezione delle) - In genere | Condotta - Omesso intervento del sindaco per impedire l'abbandono di rifiuti od imporre lo sgombero - Omessa iniziativa del sindaco per rimuovere i rifiuti - Responsabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202449-01

Bellezze naturali (protezione delle) - In genere

Qualunque condotta può essere idonea ad integrare il reato di distruzione o deturpamento delle bellezze naturali previsto dall'art. 734 cod. pen.. Dovrà rispondere perciò del reato il sindaco che non abbia prevenuto l'abbandono di rifiuti lungo l'alveo di confine o non abbia sanzionato tali comportamenti imponendo lo sgombero o non abbia provveduto d'ufficio alla loro rimozione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)