Sez. 3, Sentenza n. 46992 del 09/11/2004 Ud. (dep. 03/12/2004) Rv. 230424 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO | Configurabilità - Alterazione dello stato dei luoghi con effetto permanente - Fatto deturpante successivo ad altri - Ammissibilità - Obbligo di motivazione - Fattispecie relativa a deturpamento conseguente ad abbandono di rifiuti.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO
Per la sussistenza del reato di cui all'art. 734 cod. pen., non è necessario che l'alterazione del luogo protetto abbia carattere primario, ma la condotta di deturpamento può anche essere successiva ad altri fatti, sempre che il giudice motivi adeguatamente in ordine al verificarsi della permanente menomazione della situazione di bellezza naturale attribuita al sito. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, pur ritenendo ammissibile il reato de quo in caso di condotta successiva a ripetuti comportamenti di illecito abbandono di rifiuti, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, perché il giudice del merito non aveva dato congrua motivazione in ordine alla concreta idoneità causale della condotta di deturpamento).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)