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Sez. 5, Sentenza n. 18000 del 14/02/2024 Cc. (dep. 07/05/2024) Rv. 286450-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca di prevenzione - Revocazione ex art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - Presupposti.
Stato
decisa il 2024-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286450-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE

In tema di confisca di prevenzione, la revocazione di cui al comma 2 dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio - di merito o di legittimità - su elementi di fatto oggetto di esame nei giudizi di impugnazione ordinaria al di fuori delle ipotesi tipizzate dal comma 1 dell'art. 28 citato ovvero in assenza di elementi sopravvenuti idonei ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)